Norme per il servizio di derattizzazione in sicurezza

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ORDINANZA 18 dicembre 2008 (Pubblicato in: GU n. 13 del 17 gennaio 2009 – valida fino al 16 gennaio 2010)
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
In sintesi:
Vieta a chiunque l’uso improprio, la preparazione e l’abbandono di esche contenenti sostanze nocive per l’uomo, gli animali e l’ambiente.
Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con indicazione della presenza del veleno e delle sostanze utilizzate.
I produttori di sostanze pericolose (topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi) devono aggiungere al prodotto sostanze che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso dei prodotti commercializzati in forma di esca alimentare, la loro somministrazione deve essere effettuata esclusivamente in contenitori con accesso al solo animale bersaglio.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ORDINANZA 19 marzo 2009 (Pubblicato in: GU n. 79 del 4 aprile 2009)
Modifiche all’Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
In sintesi:
Viene introdotta la parola “rodenticidi” in luogo di “ratticidi e topicidi”. Introduce semplificazioni per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per i produttori di rodenticidi, qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche dei preparati né sulla loro efficacia.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

CIRCOLARE 3 aprile 2009

Chiarimenti in merito all’adeguamento delle autorizzazioni di presidi medico-chirurgici sulla base delle Ordinanze Ministeriali 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009 recanti «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

In sintesi:

Fornisce chiarimenti sulla procedura semplificata introdotta nell’Ordinanza del 19 marzo 2009, e sulle etichette dei prodotti formulati come “esche”.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 31 luglio 2009 (Pubblicato in: GU n. 186 del 12 agosto 2009)

Notifica del decreto di adeguamento di prodotti fitosanitari secondo le Ordinanze Ministeriali 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009 recanti «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

In sintesi:

Si autorizza la variazione di composizione relativa ai coformulanti, dei prodotti elencati. Si potranno inoltre apportare variazioni al testo delle etichette, inserendo ulteriori frasi cautelative atte ad assicurare il corretto impiego dei prodotti in conformità alle nuove disposizioni in materia.

Ministero della salute

ORDINANZA 14 gennaio 2010 (Pubblicato in: GU n. 33 del 10 febbraio 2010 – valido fino al 9 febbraio 2012)
Proroga e modifica dell’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
In sintesi:
Vengono aggiunti i seguenti commi:
Al termine delle campagne di derattizzazione, le ditte specializzate devono provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche particolarmente minacciate dai ratti, e’ possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l’utilizzo degli appositi contenitori di esche rispettando particolari condizioni.

Ministero della salute

ORDINANZA 10 febbraio 2012 (Pubblicato in: GU n. 58 del 9 marzo 2012 – valida fino all’8 marzo 2014)
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
In sintesi:
Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009 e dalla presente, è prorogato di ulteriori 24 mesi.